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Tariffe per le spese processuali civili pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

I comunicati relativi alla Tariffa per le anticipazioni delle spese, alla Tariffa per gli onorari degli arbitri e alla Tariffa per le indennità dei testimoni, nell'ambito del Codice di procedura civile n. 6100, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Tariffe per le spese processuali civili pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

Secondo la tariffa per le anticipazioni delle spese, l'importo dell'anticipo obbligatorio da versare alla cassa del tribunale al momento dell'avvio di una causa è stato fissato, per la parte attrice, nella somma delle spese di notifica pari a cinque volte il numero delle parti, più 400 lire per altre attività e procedure.

Nell'ambito del comunicato, la parte dell'anticipo spese non utilizzata sarà restituita alla parte attrice dopo che la sentenza sarà passata in giudicato.

La parte dell'anticipo spese versata per richieste di tutela cautelare provvisoria e non utilizzata sarà invece restituita su richiesta dopo l'emissione della decisione.

FISSATI GLI ONORARI DEGLI ARBITRI

Nelle cause e nei procedimenti trattati tramite arbitrato ai sensi del Codice di procedura civile, qualora non si raggiunga un accordo tra le parti e l'arbitro o i collegi arbitrali sulla determinazione dell'onorario, o in assenza di disposizioni nell'accordo arbitrale, o qualora le parti non abbiano fatto riferimento a regole consolidate o a norme di arbitrato istituzionale, all'arbitro o al collegio arbitrale sarà corrisposto un onorario del 5% per un arbitro unico e dell'8% per 3 o più arbitri, per controversie fino a 500 mila lire.

Tale onorario sarà applicato nella misura del 4% per l'arbitro unico e del 7% per 3 o più arbitri per i successivi 500 mila lire oltre i primi 500 mila. Per le controversie di valore pari o superiore a 10 milioni di lire, l'onorario sarà dello 0,1% per l'arbitro unico e dello 0,2% in presenza di 3 o più arbitri.

Il diritto all'onorario arbitrale maturerà con la conclusione del procedimento arbitrale. Nelle controversie in cui sono presenti più arbitri, l'onorario sarà ripartito tra loro.

INDENNITÀ AI TESTIMONI TRA 100 E 150 LIRE

Nei procedimenti civili, al testimone sarà corrisposta un'indennità compresa tra 100 e 150 lire, in proporzione al tempo perso.

Qualora il testimone debba viaggiare per essere presente, saranno coperte anche le spese di vitto e alloggio.

L'indennità e le spese corrisposte ai testimoni non saranno soggette ad alcuna imposta, tassa o tributo.


Fonte della notizia: 12punto

processo Arbitro diritto